Condizioni generali di contratto

Condizioni generai di acquisto

di WEPA SE, Wepa Hygieneprodukte GmbH, Wepa Deutschland GmbH & Co. KG, Wepa Professional GmbH, Wepa Piechowice sp.zo.o., Wepa France S.A.S., Wepa Greenfield S.A.S., Wepa Italia S.r.l., Wepa Kraftwerk GmbH, Wepa UK Ltd., Wepa Nederland B.V., Wepa Category Solutions GmbH, Forti-Folien GmbH - tutte società indicate nel seguito come "WEPA“ -


1 Informazioni generali / ambito di applicazione

1.1 Per tutte le ordinazioni, commesse e relazioni legali di altro tipo - anche quelle future - tra il fornitore e WEPA si applicano esclusivamente le condizioni di acquisto che seguono. Condizioni diverse o le condizioni generali di contratto del fornitore si applicano solo se riconosciute espressamente per iscritto da WEPA.
1.2 Il contratto di fornitura e tutti gli accordi accessori, modificazioni e integrazioni dello stesso necessitano della forma scritta. Richieste di consegna nel caso di contratti quadro e altri accordi possono avere luogo anche via fax, e-mail o, eccezionalmente, per telefono.


2. Offerta / Ordinazione

2.1 Le ordinazioni vanno confermate senza indugio e per iscritto dal fornitore specificandone il codice. Se entro tre settimane non viene data conferma, WEPA è autorizzata alla revoca.
2.2 WEPA può, in qualsiasi momento, annullare o modificare in toto o in parte i servizi che il fornitore è chiamato a prestare a condizione che ciò risulti accettabile allo stesso e WEPA abbia un legittimo interesse a farlo per motivi legati alla produzione o a causa di requisiti imposti dai suoi acquirenti. Gli obblighi di controprestazione di WEPA cambiano di conseguenza. Le modifiche di cui alla norma 1 possono riferirsi a quantitativi, termini di consegna, luoghi di consegna, design, tipologia di imballaggio o tipo di spedizione.
2.3 Nel caso che il fornitore sia debitore di una prestazione d'opera, fino al completamento dell'opera, WEPA ha il diritto di disdire in qualsiasi momento il contratto completo o parti di esso. In tal caso, saranno retribuite le prestazioni d'opera del fornitore correttamente comprovate fino a quel momento. Per il resto, si applica l'art. 649 norme 2 e 3 del Codice civile tedesco (BGB).
2.4 Se è il fornitore a rispondere dei motivi della disdetta, andranno retribuite le prestazioni debitamente fornite e comprovate fino a quel momento a condizione che WEPA ne abbia potuto godere. Ciò non tange i diritti a risarcimento di WEPA. Questo vale anche nel caso di disdetta del contratto da parte di WEPA in seguito a fallimento del fornitore.
2.5 Senza precedente approvazione scritta di WEPA non è ammesso apportare modifiche in riferimento a quantitativo, temine di consegna, luogo di consegna, design, tipologia di imballaggio o tipo di spedizione della merce.
2.6 Tutte le dichiarazioni unilaterali riguardanti il contratto da parte di WEPA e del fornitore, per poter acquistare validità necessitano della forma scritta, salvo che nelle presenti condizioni generali di acquisto o nel contratto venga disposto diversamente.


3. Prezzi / Condizioni di pagamento

3.1 Tutti i prezzi concordati sono prezzi fissi franco luogo di consegna, imballaggio incluso, IVA esclusa. Il pagamento ha luogo entro 30 giorni con sconto del 3%, altrimenti 60 giorni netto. Le scadenze di pagamento e di sconto sono considerate a decorrere dalla data in cui perviene la fattura corretta nel suo contenuto e in cui viene percepita la prestazione prevista dal contratto. In caso di differenze di prezzo e/o di quantitativo di cui risponde il fornitore, le scadenze di pagamento e di sconto iniziano a decorrere dalla data di rettifica della fattura o della nuova consegna. Le fatture devono recare la data di fatturazione, la data di ordinazione, il codice di ordinazione WEPA, il numero fornitore e la partita IVA del fornitore e, separatamente, l'aliquota IVA. In mancanza di tali dati nella fattura, non si possono avanzare diritti di mora.
3.2 Luogo di adempimento per il pagamento è la sede di WEPA.
3.3 Successivamente alla stipula del contratto, il fornitore non è autorizzato a un aumento di prezzo.
3.4 Il fornitore non è autorizzato a cedere diritti nei confronti di WEPA o a farli esercitare da terzi. Ciò non tange l'art. 354a del Codice Commerciale tedesco (HGB).
3.5 Le rivendicazioni di WEPA possono essere compensate dal fornitore solo con crediti propri incontestati o di cui sia stata riconosciuta l'autorità di cosa giudicata.
3.6 L'esercizio di un diritto di ritenzione nei confronti di rivendicazioni di WEPA è concesso al fornitore solo in forza di crediti propri incontestati o di cui sia stata riconosciuta l'autorità di cosa giudicata che poggiano sulla stessa relazione legale della rivendicazione di WEPA.


4. Forniture / Termini di consegna

4.1 Tutte le forniture vengono consegnate franco di porto, assicurate, scaricate ed eventualmente sdoganate, salva diversa disposizione. WEPA è esonerata dall’obbligo di presentazione delle spedizioni per lo sdoganamento. Gli sdoganamenti richiesti vanno eseguiti presso l'ufficio doganale competente per la sede. Il fornitore è tenuto a eseguire consegne producendo documenti T1/T2. Tutte le spese e le tasse richieste ai confini sono a carico del fornitore Ogni spedizione deve essere denunciata per tempo specificando destinatario e luogo di consegna. Si deve accludere una bolla di consegna in doppia copia con specificazione dei codici di ordinazione, di articolo e di fornitore.
4.2 Tutti gli elementi da consegnare sono da imballare appropriatamente e nei modi consoni al mercato. Nel singolo caso, WEPA è autorizzata a prescrivere al fornitore come eseguire l'imballaggio. Imballaggi speciali vengono smaltiti a spese del fornitore.
4.3 In caso di beni di investimento, il fornitore è tenuto, all'inizio di ogni anno, a presentare senza esplicita richiesta una sua dichiarazione valida ai sensi del regolamento europeo CE 1207/2001.
4.4 Luogo di adempimento per forniture e prestazioni è il luogo di destinazione specificato da WEPA.
4.5 I termini di fornitura e le scadenze di consegna sono vincolanti. Per il loro rispetto fa fede la data di ingresso delle merci in WEPA a condizione che il fornitore sia responsabile del trasporto a WEPA. Non appena siano registrabili ritardi o impedimenti, i fornitore è tenuto a denunciarli per iscritto e senza indugio specificandone i motivi e la probabile durata. Le spese supplementari dovute a misure adottate per accelerare l'adempimento del termine di fornitura sono a carico del fornitore purché questi sia responsabile delle cause del possibile ritardo o impedimento.
4.6 Se il fornitore dovesse essere in mora di consegna, WEPA è autorizzata a pretendere dal fornitore una penale ammontante al 0,5% del valore della merce per ogni settimana iniziata, in tutto al massimo il 5% del valore complessivo dell'ordinazione, limitatamente ai danni prevedibili al momento della stipula del contratto. La penale può essere ridotta se considerata sproporzionata. WEPA può inoltre richiedere il risarcimento dei danni incorsi a causa del ritardo nella consegna conguagliando la penale incamerata. In particolare, andranno risarciti tutti i costi maturati in seguito ai tempi di inattività causati dal ritardo (costi di riattrezzaggio, spese dovute alla sospensione forzata dell'attività, acquisti sostitutivi ecc.) nonché all'utile mancato.


5. Assunzione del rischio

5.1 Il rischio di perimento accidentale o deterioramento accidentale della merce viene assunto dal fornitore fino alla consegna di tale merce (scaricata) a WEPA.
5.2 Il fornitore garantisce di scegliere accuratamente il conducente del mezzo che trasporta la merce.


6. Controllo merce in ingresso

6.1 Nell'ambito del suo processo di controllo qualità in riferimento a tutta la merce da fornire a WEPA, il fornitore conduce controlli della merce in uscita e ne documenta i risultati. WEPA può richiedere questi resoconti in qualsiasi momento. WEPA può in qualsiasi momento far analizzare la merce da un perito giurato di sua scelta e verificarne la commerciabilità, imballaggio incluso, nonché le misure di controllo qualità del fornitore. Il fornitore partecipa ai costi dell'analisi e della verifica con un contributo di massimo 5.000,00 € all'anno. A fini della verifica, il fornitore concede al perito giurato ampio accesso ai suoi siti di produzione, magazzini e strutture amministrative e gli mette a disposizione le informazioni necessarie. Il fornitore è tenuto ad eliminare senza indugio e a sue spese i difetti rinvenuti. Se il fornitore acquista a sua volta materiale o altri servizi da un fornitore a monte, dovrà includerli per contratto nel sistema di controllo qualità o assicurare esso stesso la qualità dei servizi del fornitore a monte. Il controllo della merce in ingresso da parte di WEPA si limita alla verifica della presenza sulla merce di danni di trasporto esternamente riconoscibili, vizi della cosa esternamente riconoscibili e divergenze in termini di identità, qualità e quantità. Nel caso che vengano rinvenuti difetti del genere, WEPA provvederà a contestarli al fornitore entro sette giorni dall'ingresso della merce per iscritto, via telefax o e-mail. WEPA è inoltre autorizzata a condurre controlli su campione. Un'applicazione ulteriore dell'art. 377 del Codice commerciale tedesco è esclusa.
6.2 WEPA si riserva di eseguire un ulteriore controllo della merce in ingresso. Eventuali difetti così riscontrati nonché altri difetti rinvenuti nell'ambito delle circostanze di uno svolgimento appropriato dell'attività, vengono denunciati da WEPA al fornitore entro sette giorni dacché sono stati rinvenuti, per iscritto, via telefax o e-mail.


7. Responsabilità per vizi della cosa o vizi giuridici

7.1 Nel caso di un vizio della cosa o vizio giuridico della merce consegnata o di altra violazione imputabile al fornitore dei suoi obblighi di cui al punto 6.1, WEPA ha il diritto, a spese e a rischio del fornitore,
a) di restituire o spedire indietro la merce viziosa, di pretendere la consegna di merce senza vizi entro una scadenza accettabile e di rifiutare di pagare il prezzo di acquisto fino al ricevimento di merce senza vizi, nel caso che il termine fissato scada senza esito,
b) di recedere dall'ordinazione e pretendere il rimborso di rate del prezzo di acquisto eventualmente già pagate.
Invece che far valere i diritti di cui alla norma 1 lett. a) e b), WEPA può ridurre il prezzo di acquisto con dichiarazione al fornitore oppure, in caso di 'Periculum in mora' o in particolari casi di urgenza, eliminare essa stessa il vizio contestato o farlo eliminare da terzi a spese del fornitore.
7.2 WEPA si riserva tutti gli ulteriori diritti e rivendicazioni. Questo vale in particolare per rivendicazioni di risarcimento danni o risarcimento spese.
7.3 Il fornitore risponde di tutti i danni e le spese diretti e indiretti di WEPA o di terzi dovuti ai vizi della sua fornitura di cui è responsabile.
7.4 Il termine di garanzia per prestazioni difettose del fornitore è di due anni. Questa scadenza inizia a decorrere dalla data di consegna della merce presso WEPA o dalla data di presa in consegna della prestazione del fornitore da parte di WEPA nel caso che tale presa in consegna sia stabilita nel contratto o dalla legge.
7.5 Nel caso che WEPA, per motivi di cui deve rispondere il fornitore, sia obbligata o, alla luce di ragionevoli considerazioni, tenuta a scartare o richiamare prodotti (sia prodotti contrattuali forniti che merce prodotta da WEPA) o a prendere altre misure per prevenire, contrastare o ridurre danni, il fornitore dovrà risarcire a WEPA tutte le spese, i costi e i danni a ciò dovuti, compresi danni patrimoniali, nonché il valore della merce. Se, alla luce di una ragionevole valutazione, dovesse essere necessario distruggere i prodotti, il fornitore dovrà prendersene a carico i costi. Nei casi di cui alle norme 1 e 2, WEPA provvederà a informare per tempo il fornitore per dargli modo di prendere posizione nei limiti del possibile. Ciò non tange la responsabilità del produttore per danni provocati dal prodotto.
7.6 Il fornitore esonera WEPA dalle rivendicazioni di terzi presentate con la motivazione che un prodotto di WEPA sarebbe difettoso, qualora la causa di tale difetto rientri nell'ambito di organizzazione e di influenza del fornitore. In casi di responsabilità colposa, ciò non vale se il fornitore comprova di non avere colpa in riferimento al difetto del prodotto.


8. Copertura assicurativa

Il fornitore è tenuto, fino alla scadenza definitiva del termine di garanzia, a tenere a proprie spese un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per l'azienda e i suoi prodotti nonché un'adeguata copertura assicurativa per tutti i rischi indicati ai punti 6 e 7 di queste condizioni generali di acquisto. Tale copertura assicurativa va comprovata a WEPA qualora questa lo richieda. Una modifica o pregiudicazione della copertura assicurativa deve essere immediatamente denunciata a WEPA.


9. Passaggio di proprietà

WEPA acquisisce la proprietà illimitata sulla merce consegnata con l'atto della consegna nel luogo a ciò concordato. Con la consegna, il fornitore dichiara di essere autorizzato a disporre a tutti gli effetti e che non sussistono diritti di terzi sulla merce.


10. Osservanza delle disposizioni normative

10.1 Il fornitore è tenuto, nell'adempimento del contratto, ad osservare le disposizioni legali e amministrative in materia. La fornitura o la prestazione deve essere conforme alla normativa in materia di sicurezza, protezione sul lavoro e prevenzione antinfortunistica nonché a tutte le norme DIN, VDE e altre disposizioni che si applicano per il settore. Se, ai sensi di tali disposizioni, sono prescritti dispositivi di protezione, il fornitore è tenuto ad accluderli alla consegna comprendendoli nel prezzo concordato, anche se questi non sono specificati nell'offerta o nell'ordinazione.
10.2 Il fornitore è tenuto a garantire che, nell'adempimento del contratto e nella fornitura e utilizzo dell'oggetto della stessa o nella fruizione della prestazione, non vengano violati diritti tutelari di terzi. In caso di violazione colposa di obblighi, risponde di tutte le rivendicazioni risultanti dalla violazione di brevetti, diritti di autore, diritti tutelari del modello ornamentale, del marchio e del nome, fermo restando un utilizzo secondo contratto della merce consegnata. Il fornitore esonera WEPA e i suoi acquirenti da tutte le rivendicazioni risultanti dall'esercizio di tali diritti tutelari.
10.3 Il fornitore garantisce che il volume di fornitura è conforme alle attuali direttive europee in materia e riceve il marchio CE. La produzione di una dichiarazione di conformità con approfondita analisi del rischio prima che sia ultimata la messa in funzione è un obbligo essenziale del fornitore. Le specifiche dichiarazioni del fornitore in riferimento al suo proprio volume di fornitura vengono messe per tempo a disposizione del fornitore da parte dell'acquirente.


11. Forza maggiore

11.1 In casi di forza maggiore, la parte che ne è interessata viene esonerata dai suoi obblighi di cui sopra per il periodo di durata dell'evento di forza maggiore. L'evento di forza maggiore deve essere esposto e dimostrato all'altra parte. In particolare, sono da intendere come forza maggiore i seguenti eventi: scioperi, sbarramenti, incendi, terremoti, alluvioni, guerre, colpi di stato, e così via.
11.2 Eventi di forza maggiore esonerano la parte che ne è interessata dai suoi obblighi contrattuali solo nella misura in cui le impediscano di fornire la sua prestazione. L'obbligo è sospeso solo per il periodo in cui l'evento di forza maggiore impedisce alla parte che ne è interessata di adempiere all'obbligo di fornire la sua prestazione. La parte contrattuale che si richiama a forza maggiore, informerà senza indugio e per iscritto l'altro partner sull'inizio e sulla fine dell'evento di forza maggiore. In caso contrario, perderà il diritto a richiamarsi a questo impedimento.
11.3 Se il fornitore è impossibilitato a lungo termine a fornire le sue prestazioni contrattuali o ha interrotto i pagamenti oppure è stata richiesta o aperta sui suoi beni patrimoniali una procedura fallimentare o ancora se l'apertura di una tale procedura è stata respinta per insufficienza di risorse, WEPA ha il diritto di recedere dal contratto in riferimento alla parte di esso non adempiuta.


12. Segretezza

12.1 Il fornitore e WEPA sono tenuti a non utilizzare e a mantenere il silenzio su tutte le informazioni riservate dell'altra parte di cui sono venuti a conoscenza nel quadro della relazione di affari. Una documentazione che contenga o faccia riferimento a tali informazioni riservate deve essere conservata da entrambe le parti contrattuali in modo che non sia accessibile a nessuno. Le norme 1 e 2 valgono in particolare per modelli di layout, disegni, metodi di fabbricazione, processi operativi e altri segreti aziendali o professionali di ogni tipo. Ad ogni parte è consentito inoltrare informazioni riservate dell'altra parte ai propri collaboratori o subfornitori solo nella misura in cui ciò sia indispensabile per l'adempimento dei loro obblighi contrattuali nei confronti dell'altra parte. Le parti vincoleranno i loro collaboratori e subfornitori a un obbligo di segretezza conforme alle disposizioni di cui sopra e intraprenderanno quanto per loro accettabile al fine di impedire la diffusione di informazioni e documenti riservati dell'altra parte da parte dei suoi collaboratori o subfornitori.
12.2 Le parti sono soggette all'obbligo di segretezza anche dopo la definitiva cessazione della loro relazione di affari, conformemente a quanto esposto al punto 12.1.
12.3 Una documentazione che contenga o faccia riferimento a informazioni riservate dell'altra parte deve essere restituita senza indugio all'altra parte una volta eseguito definitivamente l'ordine di fornitura. Qualora il fornitore necessiti di tale documentazione per l'esecuzione di lavori di garanzia, WEPA gliela metterà a disposizione per tempo prima dell'inizio di tali lavori al termine dei quali il fornitore dovrà restituirla immediatamente a WEPA.
12.4 Senza precedente approvazione scritta da parte di WEPA, al fornitore non è consentito pubblicizzarsi rifacendosi alla relazione di affari.


13. Diritti tutelari

WEPA si riserva la proprietà e tutti gli altri diritti (ad es. diritti di brevetto e di autore) sulle informazioni messe a disposizione. Ciò riguarda segnatamente layout, marchi, presentazioni ecc. protetti dal diritto concorrenziale.


14. Social Compliance: rispetto dei diritti umani e delle norme fondamentali sul lavoro dell'OIL nonché della legge (tedesca) sul salario minimo

14.1 Il fornitore conferma che esso e i suoi subfornitori in tutti i processi e gli stabilimenti di produzione per gli articoli WEPA oggetto del contratto nonché in tutte le altre azioni e decisioni commerciali si attengono alle rispettive leggi e altre disposizioni di riferimento. 14.1 Il fornitore conferma che esso e i suoi subfornitori in tutti i processi e gli stabilimenti di produzione per gli articoli WEPA oggetto del contratto, rispettano e implementano senza eccezioni i diritti umani come standard minimo di comportamento etico nonché in particolare le così dette norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) (http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und- standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm)
- Convenzione 87 – Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale
- Convenzione 98 – Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva
- Convenzione 29 – Lavoro forzato – compreso Protocollo del 2014 della
Convenzione sul lavoro forzato
- Convenzione 105 – Abolizione del lavoro forzato
- Convenzione 100 – Uguaglianza di retribuzione
- Convenzione 111 – Discriminazione (impiego e professioni)
- Convenzione 138 – Età minima
- Convenzione 182 –Proibizione delle forme peggiori di lavoro
minorile.

14.2 Il fornitore trasmette almeno a un collaboratore della gestione la responsabilità di controllare il rispetto degli standard di cui al punto 14.1 nei processi e stabilimenti di produzione coinvolti nella fabbricazione degli articoli WEPA oggetto del contratto. Questi controlli devono avere luogo almeno una volta all'anno, facendone pervenire un resoconto informativo a WEPA qualora questa lo richieda. WEPA è autorizzata, nel rispetto di una ragionevole scadenza di preavviso, a controllare, essa stessa o tramite terzi vincolati a mantenere il silenzio, il rispetto dei requisiti e delle norme di cui al presente punto 14.1 e a tal scopo eseguire i dovuti controlli negli stabilimenti coinvolti nella fabbricazione degli articoli WEPA oggetto del contratto. Tali controlli comprendono anche l'esame degli impianti, dei locali aziendali e di registrazioni che confermino il rispetto di detti standard. Il fornitore è tenuto a correggere tutte le divergenze rispetto ai requisiti di cui al punto 14.1.
14.3 Il fornitore garantisce, nell'ambito della sue attività per WEPA, di comportarsi secondo legge e segnatamente di adempiere tempestivamente e interamente a tutti gli impegni in riferimento al pagamento di un salario minimo (ad es. quelli previsti dalla legge, dal contratto collettivo o da altra normativa legale) e anche di vincolare eventuali (sub)appaltatori o ausiliari ad adempiere a tali impegni. Il fornitore è tenuto a retribuire il suo personale almeno con il salario minimo previsto dalla legge vigente in materia (in Germania) (MiLoG) nella misura in cui questo personale sia soggetto alle disposizioni della legge sul salario minimo. Il fornitore garantisce che anche (sub)appaltatori e ausiliari da esso incaricati rispettino i requisti di cui sopra e in particolare che paghino il salario minimo previsto dalla legge. In proposito, il fornitore garantisce a pieno l'adempimento di tali impegni e assicura di rispondere pienamente nei confronti di WEPA di eventuali sue contravvenzioni e contravvenzioni dei suoi ausiliari e (sub)appaltatori incaricati. Il fornitore si impegna segnatamente ad esonerare WEPA da qualsiasi diritto di risarcimento da parte di terzi non appena questa lo richieda.
14.4 Qualora il fornitore manchi di attenersi a uno o più d'uno dei regolamenti di cui sopra e non rimedi a tale mancanza malgrado sia stata fissata una scadenza adeguata per farlo, WEPA è autorizzata a disdire eccezionalmente e senza preavviso singoli o tutti gli accordi in essere tra il fornitore e WEPA.


15. Varie

15.1 Per le presenti Condizioni generali di acquisto e per tutte le relazioni contrattuali delle parti si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca con l'esclusione delle sue Disposizioni sul conflitto di leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai contratti sull'acquisto di beni internazionale (CISG) non trova applicazione.
15.2 Foro competente è Arnsberg. Questo vale anche per azioni cambiarie e azioni di regresso per mancato pagamento di assegno. WEPA ha tuttavia anche diritto di muovere causa al fornitore presso il foro generale dello stesso.
15.3 WEPA è chiamata a rispondere solo per danni che ha causato con premeditazione o colpa grave.
15.4 Nel caso che una disposizione delle presenti Condizioni generali di acquisto dovesse essere o diventare inefficace, ciò non tange la validità delle altre condizioni e del contratto nel suo complesso.
15.5 WEPA fa presente che i dati personali sono conservati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, trattati contestualmente a circostanze legate all'attività dell'azienda e trasmessi a terzi nella misura in cui ciò è necessario per l'esecuzione del contratto.

 

Condizioni generali di vendita

di WEPA SE, Wepa Hygieneprodukte GmbH, Wepa Deutschland GmbH & Co. KG, Wepa Professional GmbH, Wepa Piechowice sp.zo.o., Wepa France S.A.S., Wepa Greenfield S.A.S., Wepa Italia S.r.l., Wepa Kraftwerk GmbH, Wepa UK Ltd., Wepa Nederland B.V., Wepa Category Solutions GmbH, Forti-Folien GmbH - tutte società indicate nel seguito come "WEPA“ -


1 Informazioni generali / ambito di applicazione

1.1 Per tutte le ordinazioni, commesse e relazioni legali di altro tipo - anche quelle future - tra l'acquirente e WEPA si applicano esclusivamente le condizioni di vendita WEPA che seguono. Condizioni diverse si applicano solo se riconosciute per iscritto da WEPA.
1.2 Il contratto di fornitura e tutti gli accordi accessori, modificazioni e integrazioni del contratto necessitano della forma scritta. Richieste di consegna dell'acquirente nel caso di contratti quadro e altri accordi possono avere luogo anche via fax, e-mail o, eccezionalmente, per telefono.


2. Ordinazione / Offerta / Fornitura

2.1 Le ordinazioni dell'acquirente devono essere effettuate per iscritto e comprendere almeno indicazioni relative al tipo di merce, alla qualità della merce, a particolari caratteristiche richieste per la merce, alle dimensioni, al tipo di imballaggio, al volume di consegna, alla scadenza di consegna e ai prezzi contemplati dall'acquirente.
2.2 Se, nel caso dell'ordinazione dell'acquirente, si tratta di un'offerta ai sensi degli articoli 145 segg. del Codice civile tedesco (BGB), WEPA può accettare questa offerta entro 14 giorni di calendario tramite conferma ordine scritta. Un contratto di acquisto che disciplina gli obblighi di WEPA nei confronti dell'acquirente viene in essere solo con l'arrivo all'acquirente della conferma scritta di WEPA entro la scadenza precedentemente indicata.
2.3 Tutte le offerte di WEPA sono da considerare non vincolanti e senza impegno se non esplicitamente definite per iscritto come tali. Offerte che WEPA ha definito vincolanti hanno una validità di 14 giorni di calendario a decorrere dalla data dell'offerta. Se l'acquirente non accetta l'offerta entro questa scadenza, WEPA non è più vincolata all'offerta.
2.4 La merce viene approntata da WEPA per il suo ritiro franco fabbrica da parte dell'acquirente. Il rischio passa all'acquirente non appena WEPA gli ha notificato l'approntamento della merce. L'acquirente trasporta la merce a proprie spese. Se invece la merce, sulla base di un accordo specifico, viene spedita da WEPA all'acquirente, il rischio passa all'acquirente con la consegna della merce all'azienda incaricata del trasporto da WEPA.
2.5 Se, nel trasporto, si utilizzano pallet di WEPA, l'acquirente è tenuto a sostituirli con altri in suo possesso della stessa qualità e nello stesso numero. In caso contrario, è tenuto a provvedere a risarcimento danni.
2.6 Una scadenza di consegna concordata inizia con la data della conferma d'ordine scritta da parte di WEPA o dell'acquirente, salvo diverso accordo. La scadenza di consegna inizia però non prima del chiarimento definitivo di tutti i dettagli relativi all'esecuzione dell'ordine; lo stesso vale per i termini di fornitura.
2.7 WEPA è autorizzata a consegnare anche prima del decorrere della scadenza di consegna o del termine di fornitura. Forniture parziali da parte di WEPA sono ammissibili salvo che l'acquirente non vi abbia palesemente interesse.
2.8 Scadenze di consegna e termini di fornitura valgono solo approssimativamente a meno che non si siano concordati esplicitamente per iscritto scadenze o termini fissi. Per il rispetto di scadenze di consegna e termini di fornitura è sufficiente, per la merce ritirabile dall'acquirente, la notifica all'acquirente dell'ordinazione della merce. Se WEPA spedisce la merce all'acquirente, per il rispetto di scadenze di consegna e termini di fornitura, basta il trasferimento della merce all'azienda incaricata del trasporto da WEPA.
2.9 Se WEPA, per motivi di cui risponde essa stessa, non si attiene a una scadenza di consegna o un termine di fornitura concordata/o come fissa/o, l'acquirente, oltrepassata senza esito un'adeguata proroga di scadenza, può recedere dal contratto. Un risarcimento del danno dovuto al ritardo o un risarcimento danni per inadempienza può essere preteso solo se il mancato rispetto della scadenza di consegna o del termine di fornitura sia imputabile a premeditazione o colpa grave di WEPA.
2.10 Su richiesta e a spese dell'acquirente, in caso di spedizione della merce da parte di WEPA, la fornitura può essere coperta da un'assicurazione sul trasporto.
2.11 WEPA è autorizzata a stoccare presso di sé o presso terzi a spese dell'acquirente la merce ordinata se l'acquirente posticipa la data della consegna o non ritira la merce approntata dopo la notifica di tale approntamento.
2.12 Se l'acquirente è responsabile della consegna rimandata o del mancato ritiro della merce, due settimane dopo l'inizio dello stoccaggio della merce, WEPA può recedere dal contratto con l'acquirente e vendere la merce ordinata ad altri. In tal caso, l'acquirente non può far valere nessun diritto contro WEPA. WEPA può pretendere un risarcimento danni dall'acquirente se il prezzo di acquisto ottenuto dalla vendita ad altri è inferiore a quello concordato con l'acquirente o se una vendita ad altri non è possibile.

3. Forza maggiore

3.1 In casi di forza maggiore, la parte che ne è interessata viene esonerata dai suoi obblighi per il periodo di durata dell'evento di forza maggiore. L'evento di forza maggiore deve essere esposto e dimostrato all'altra parte. In particolare, sono da intendere come forza maggiore i seguenti eventi: scioperi, sbarramenti, incendi, terremoti, alluvioni, guerre, colpi di stato, e così via.
3.2 Eventi di forza maggiore esonerano la parte che ne è interessata dai suoi obblighi contrattuali solo nella misura in cui le impediscano di fornire la sua prestazione. L'obbligo è sospeso solo per il periodo in cui l'evento di forza maggiore impedisce di adempiere all'obbligo di fornire la prestazione dovuta. La parte contrattuale che si richiama a forza maggiore, informerà senza indugio e per iscritto l'altro partner sull'inizio e sulla fine dell'evento di forza maggiore. In caso contrario, perderà il diritto a richiamarsi a questo impedimento.
3.3 Quanto disciplinato ai punti 3.1 e 3.2 vale di conseguenza nel caso di disturbi dell'esercizio e della circolazione, di carenza o razionamento di materie prime o di altri mezzi e materiali di esercizio indispensabili per la produzione della merce nonché in caso di disposizioni ufficiali tali da disturbare o impedire, direttamente o indirettamente, la fabbricazione o la fornitura della merce, nella misura in cui non si possa sopperire alle condizioni di cui sopra adottando misure accettabili.


4. Obbligo di controllo e obbligo di reclamo

4.1 L'acquirente è tenuto a controllare la merce fornita da WEPA immediatamente dopo averla ricevuta denunciando senza indugio e per iscritto a WEPA i vizi rinvenuti. Se l'acquirente manca di presentare detta denuncia, la merce è da intendere come autorizzata, salvo si tratti di un vizio non riconoscibile con detto controllo. L'acquirente è inoltre tenuto a fare nota in modo adeguato e leggibile sui documenti di trasporto di danni esterni alla merce e al suo imballaggio riconoscibili all'ingresso della merce, di divergenze tipologiche e quantitative nonché di divergenze legate alla produzione che non rientrino nei valori tollerabili di cui al punto 5. Questa nota non è da considerare una denuncia di vizi secondo quanto riportato alla norma 1 ma ha l'unico scopo di determinare il momento del rinvenimento del vizio e circoscrivere il momento del suo verificarsi.
4.2 Se dovesse essere rinvenuto successivamente un vizio non riconoscibile al momento del controllo, l'acquirente deve denunciarlo per iscritto immediatamente dopo che si è verificato. In caso contrario, la merce è da considerare accettata anche in riferimento a questo vizio.
4.3 Per preservare i diritti dell'acquirente è sufficiente inviare per tempo la denuncia del vizio.
4.4 Le disposizioni di cui ai punti 4.1 - 4.3 non si applicano all'acquisto di beni di consumo.
4.5 Nelle trattative tra acquirente e WEPA in merito a un vizio reclamato dall'acquirente, si cerca solo di giungere a un accordo amichevole. Ciò non presuppone alcun riconoscimento del vizio da parte di WEPA né una tacita rinuncia di WEPA all'eccezione del reclamo ritardato del vizio.


5. Tolleranze

Le seguenti divergenze rispetto al contratto di fornitura sono ammissibili e vengono accettate dall'acquirente come conformi al contratto:
- divergenze quantitative, per eccesso o per difetto, fino al 10%, in caso di presentazione specifica all'acquirente o di fabbricazione speciale su richiesta dell'acquirente, fino al 20%;
- divergenze legate alla produzione, per eccesso o per difetto, fino al 10%. Ciò vale per divergenze nella grammatura, divergenze nel dimensionamento (ad es. lunghezza, larghezza, spessore, diametro), divergenze nei materiali del foglio e tutte le altre divergenze specifiche alla produzione. L'acquirente è tenuto rispettivamente solo al pagamento della merce effettivamente consegnata.


6. Diritti di garanzia per vizi della cosa o vizi giuridici

6.1 Si è in presenza di un vizio della cosa se la merce venduta, al momento del passaggio del rischio, non presenta la qualità concordata. In mancanza di accordi sulla qualità della merce, si è in presenza di un vizio della cosa se la merce non si adatta all'utilizzo presupposto secondo contratto. Se nel contratto non viene presupposta una determinata utilizzabilità della merce, si è in presenza di un vizio della cosa se la merce non si adatta all'utilizzo consueto o se non presenta la qualità consueta per cose dello stesso tipo che l'acquirente può aspettarsi da cose di questo tipo.
6.2 Si è in presenza di un vizio giuridico se, in riferimento alla cosa, possono essere fatti valere da terzi diritti contro l'acquirente che quest'ultimo non ha accolto nel contratto di acquisto.
6.3 Diritti o rivendicazioni di terzi che poggiano su proprietà commerciale o intellettuale portano a un caso di vizio giuridico solo nella misura in cui detti diritti sono registrati e pubblicati conformemente agli standard internazionali o nazionali della Repubblica Federale Tedesca. Una fornitura non è gravata da un vizio giuridico se la normativa legale applicabile nella sede dell'acquirente non si oppone all'uso consueto della merce fornita.
6.4 Nel caso di un vizio giuridico, WEPA è autorizzata in via esclusiva a ottenere dai terzi permessi di utilizzo o licenze eventualmente necessari. All'acquirente è vietato richiedere di propria iniziativa ai terzi tali permessi o licenze a spese di WEPA. I costi maturati all'acquirente in caso di contravvenzione di un accordo contrattuale con i terzi non costituiscono un danno dell'acquirente risarcibile.
6.5 In caso di sua merce difettosa, WEPA provvederà, a propria discrezione, a ripararla o sostituirla. Se, entro un termine di scadenza accettabile, WEPA non avrà provveduto alla riparazione o alla sostituzione o se la merce riparata o sostituita sarà anch'essa difettosa, l'acquirente potrà pretendere una riduzione del prezzo di acquisto o un annullamento del contratto. Altri diritti sono esclusi. Questa regolamentazione non si applica all'acquisto di beni di consumo.
6.6 Una responsabilità di WEPA per vizi della cosa è esclusa se il vizio è dovuto a un trattamento improprio della merce; in particolare, se l'acquirente non rispetta quanto riportato nella documentazione informativa sul prodotto e nelle istruzioni per l'uso di WEPA. Se l'acquirente avesse dei dubbi su come trattare appropriatamente la merce, dovrà informarsi presso WEPA. Se non lo fa, in caso di vizio della cosa, rivendicazioni nei confronti di WEPA saranno escluse.
6.7 Se l'acquirente ha previsto per prodotti WEPA un nuovo utilizzo, prima della stipula del contratto, è tenuto a verificarne l'idoneità per tale utilizzo. Altrimenti, in caso di danneggiamento della merce, rivendicazioni nei confronti di WEPA saranno escluse. Come nuovo utilizzo si considera anche l'uso di nuove apparecchiature o apparecchiature diverse per lavorare la merce.
6.8 Modelli e campioni servono solo alla descrizione della merce. Da essi non si può dedurre alcuna garanzia di qualità o altre garanzie. Nella sua ordinazione, l'acquirente è tenuto a far presente per iscritto a WEPA particolari caratteristiche da esso richieste per la merce. In caso contrario e se la particolare caratteristica della merce al momento del passaggio del rischio manca, una responsabilità di WEPA per questo fatto è esclusa.
6.9 Una resa di merce venduta ed esente da vizi è ammissibile solo previa approvazione esplicita e scritta di WEPA. Se non concordato diversamente, WEPA prende indietro la merce solo franco di porto e concede una nota di accredito ammontante al prezzo di acquisto pagato dall'acquirente con detrazione di diritti amministrativi adeguati.


7. Risarcimento danni

7.1 WEPA risponde solo di danni imputabili con colpa grave o dolo a essa o a uno dei suoi ausiliari. Questo non vale in caso di danni derivati dalla lesione della vita, dell'incolumità fisica o della salute di persone.
7.2 Danni imprevedibili sono esclusi dalla responsabilità.
7.3 WEPA non risponde di danni indiretti, diretti o secondari, come ad es. il mancato guadagno, a meno che tali danni non siano dovuti ad azione di WEPA gravemente colposa o dolosa.
7.4 La responsabilità di WEPA si limita alle prestazioni previste dalla sua assicurazione di responsabilità civile aziendale. All'occorrenza, l'acquirente, può richiedere a WEPA attestati di una tale assicurazione.
7.5 Le disposizioni sulla responsabilità di cui sopra valgono per rivendicazioni contrattuali ed extracontrattuali. Ciò non tange la responsabilità di WEPA ai sensi della Legge sulla responsabilità del produttore.


8. Riserva di proprietà

8.1 Fino al pagamento completo di tutti i crediti risultanti dalla relazione di affari, compresi crediti accessori, diritti a risarcimento danni e riscossione di assegni e cambiali, la merce resta proprietà di WEPA. La riserva di proprietà persiste anche se singoli crediti di WEPA vengono riportati in una fattura corrente e il saldo viene calcolato e riconosciuto.
8.2 L'acquirente è autorizzato alla rivendita, all'ulteriore trattamento o al montaggio della merce sotto riserva di proprietà solo se tiene conto delle disposizioni che seguono e solo a condizione che i crediti di cui al punto 8.5 passino anche effettivamente a WEPA.
8.3 Il trattamento della merce sotto riserva di proprietà ha luogo per WEPA. L'acquirente non acquisisce sulla nuova cosa nessuna proprietà ai sensi dell'art. 950 BGB (codice civile tedesco). Se la merce sotto riserva di proprietà viene trattata insieme ad altri oggetti non appartenenti a WEPA, WEPA acquisisce la comproprietà sulla nuova cosa in ragione pari al rapporto tra l'importo della merce sotto riserva di proprietà (importo di fattura) e gli altri oggetti trattati.
8.4 L'autorizzazione dell'acquirente a vendere la merce sotto riserva di proprietà a norma di legge termina in caso di revoca, ma comunque se l'acquirente è in mora o in caso di sostanziale peggioramento della sua situazione patrimoniale o nel caso che venga richiesta o aperta sui suoi beni patrimoniali una procedura fallimentare.
8.5 Con ciò, l'acquirente cede a WEPA, con tutti i diritti accessori, i crediti risultati dalla rivendita della merce sotto riserva di proprietà compresi eventuali crediti a saldo. WEPA accetta tale cessione.
8.6 Fintantoché l'acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento, è autorizzato a incassare i crediti ceduti. L'autorizzazione all'addebito diretto termina in caso di revoca, ma comunque se l'acquirente è in mora o in caso di sostanziale peggioramento della sua situazione patrimoniale o qualora venga richiesta o aperta sui suoi beni patrimoniali una procedura fallimentare. In questi casi, WEPA può imporre all'acquirente una scadenza per il pagamento. Oltrepassata senza esito questa scadenza, WEPA è autorizzata a informare i debitori sulla cessione e a incassare il credito essa stessa o mediante terzi da essa incaricati.
8.7 L'acquirente è tenuto, su richiesta, a consegnare a WEPA un elenco preciso dei crediti ad esso spettanti con specificazione di nominativi e indirizzi dei clienti, ammontare dei singoli crediti, data della fattura, ecc. nonché a fornire a WEPA tutte le informazioni necessarie per la rivendicazione dei crediti ceduti e a permettere la verifica di tali informazioni.
8.8 Se il valore delle garanzie supera i crediti di WEPA di oltre il 20%, WEPA svincolerà le garanzie a sua discrezione su richiesta dell'acquirente.
8.9 Il deposito in pegno o la cessione di garanzia della merce sotto riserva di proprietà risp. dei crediti ceduti non è consentito. In merito a pignoramenti, WEPA deve essere informata immediatamente specificando il pignorante.
8.10 Se WEPA recupera l'oggetto della fornitura in forza della riserva di proprietà, si è in presenza di una recessione dal contratto solo se WEPA lo dichiara esplicitamente. WEPA può soddisfarsi sulla merce sotto riserva di proprietà recuperata mediante vendita diretta. In questo caso, sono escluse rivendicazioni dell'acquirente nei confronti di WEPA. WEPA può pretendere dall'acquirente un risarcimento se il prezzo di acquisto ottenuto con la vendita diretta è inferiore a quello concordato con l'acquirente o se una vendita diretta non è possibile.
8.11 L'acquirente conserva gratuitamente per WEPA la merce sotto riserva di proprietà ed è tenuto ad assicurarla nella misura comunemente accettata contro comuni rischi, come ad esempio incendio, furto e danni da acqua. Con ciò, l'acquirente cede i suoi diritti a risarcimento, di cui gode nei confronti di società assicurative o altri che abbiano contratto con lui l'obbligo di risarcimento, per danni del tipo specificato sopra, a WEPA in misura pari all'importo fatturato per la merce. WEPA accetta la cessione.
8.12 Tutti i crediti e i diritti risultanti dalla riserva di proprietà mantengono la loro validità fino all'esonero completo da tutti i debiti eventuali contratti da WEPA nell'interesse dell'acquirente.


9. Prezzi

9.1 Tutti i prezzi sono fatturati in EURO e vanno intesi con l'aggiunta dell'imposta IVA nell'aliquota rispettivamente prevista dalla legge.
9.2 In caso di forniture all'estero negli stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, WEPA fattura l'imposta IVA conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia nello stato in questione.
9.3 Nel caso che, successivamente alla stipula del contratto, si registri un aumento o una nuova introduzione di spese di nolo o assicurative o di contributi pubblici e carichi finanziari come ad es. imposte, dazi, tasse di importazione/esportazione, WEPA può fatturare questi carichi supplementari in aggiunta al prezzo concordato anche in caso di fornitura franco di porto o sdoganata.


10. Condizioni di pagamento

10.1 L'importo di fattura deve essere saldato al netto entro 30 giorni dalla data di fattura.
10.2 L'acquirente è tenuto a versare l'importo di fattura a proprio rischio e a proprie spese sul rispettivo conto corrente di WEPA. L'obbligo di pagamento dell'acquirente si considera adempiuto solo con la registrazione dell'importo di pagamento sul rispettivo conto corrente di WEPA.
10.3 WEPA può compensare i pagamenti pervenuti, a sua discrezione, con crediti aperti.
10.4 Se a posteriori venisse a conoscenza di un sostanziale peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'acquirente, WEPA si riserva il diritto di pretendere per la sua merce un pagamento anticipato, un pagamento contro assegno o un pagamento in contanti.
10.5 La ritenzione di pagamenti o la compensazione da parte dell'acquirente in seguito ad eventuali controrivendicazioni è esclusa, a meno che la controrivendicazione sia inconfutabile o accertata con forza di giudicato. L'esercizio di un diritto di ritenzione da parte dell'acquirente è inoltre ammissibile solo se la sua controrivendicazione poggia sulla stessa relazione legale della rivendicazione di WEPA.
10.6 In caso di pagamento oltre scadenza, WEPA è autorizzata a pretendere interessi di mora a un tasso di cinque punti percentuali in più rispetto al relativo tasso di base della Banca Federale Tedesca. In caso di negozi giuridici ai quali un consumatore non partecipa, il tasso di interesse per crediti di pagamento è di otto punti percentuali in più rispetto al relativo tasso di base. Per il resto, non si rinuncia alle disposizioni di legge dell'art. 288 cpv. 3 e 4 del Codice civile tedesco (BGB).


11. Social Compliance: rispetto dei diritti umani e delle norme fondamentali sul lavoro dell'OIL nonché della legge (tedesca) sul salario minimo

11.1 WEPA conferma di attenersi alle rispettive leggi e altre disposizioni di riferimento in tutti i processi e gli stabilimenti di produzione per gli articoli WEPA oggetto del contratto nonché in tutte le altre azioni e decisioni commerciali. WEPA conferma inoltre di rispettare e implementare senza eccezioni, in tutti i processi e gli stabilimenti di produzione per gli articoli WEPA oggetto del contratto, i diritti umani come standard minimo di comportamento etico nonché in particolare le così dette norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) (http://www.ilo.org/berlin/arbeits-und- standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm)
- Convenzione 87 – Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale
- Convenzione 98 – Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva
- Convenzione 29 – Lavoro forzato – compreso Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato
- Convenzione 105 – Abolizione del lavoro forzato
- Convenzione 100 – Uguaglianza di retribuzione
- Convenzione 111 – Discriminazione (impiego e professioni)
- Convenzione 138 – Età minima
- Convenzione 182 –Proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile.

11.2 WEPA garantisce, nell'ambito delle sue attività, di comportarsi secondo legge e segnatamente di adempiere tempestivamente e interamente a tutti gli impegni in riferimento al pagamento di un salario minimo (ad es. quelli previsti dalla legge, dal contratto collettivo o da altra normativa legale) e anche di vincolare eventuali (sub)appaltatori e ausiliari ad adempiere a tali impegni. WEPA è tenuta a retribuire il suo personale almeno con il salario minimo previsto dalla legge vigente in materia (in Germania) (MiLoG) nella misura in cui questo personale sia soggetto alle disposizioni della legge sul salario minimo.
11.3 WEPA informa che gli imballaggi di cui all'art. 15 cpv. 1 della legge tedesca sugli imballaggi, in particolare gli imballaggi per il trasporto, se soggetti alle disposizioni della legge tedesca sugli imballaggi, vengono recuperati da WEPA gratuitamente al fine di favorire un aumento della percentuale di resi. All'occorrenza, si prega di rivolgersi a wepro@wepa.de, specificando la parola chiave "imballaggio per trasporto".


12. Varie

12.1 Foro competente è Arnsberg. Questo vale anche per azioni cambiarie e azioni di regresso per mancato pagamento di assegno.
12.2 Per le presenti Condizioni generali di vendita e per tutte le relazioni legali di altro tipo tra acquirente e WEPA, si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca con l'esclusione delle sue Disposizioni sul conflitto di leggi. La Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai contratti sull'acquisto di beni internazionale (CISG) non trova applicazione.
12.3 Nel caso singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita dovessero essere inefficaci, ciò non tange l'efficacia delle altre condizioni e del contratto nel suo complesso. Le parti sono tenute a sostituire condizioni inefficaci con condizioni efficaci, in relazione ai loro fini economici, più simili possibile a quelle inefficaci.
12.4 WEPA fa presente che i dati personali sono conservati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, trattati contestualmente a circostanze legate all'attività dell'azienda e trasmessi a terzi qualora ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto.